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UnSognoItaliano.it

 

 

SETTEMBRE 2014

 

In vista della testimonianza di Napolitano

nel processo sui presunti accordi Stato-mafia

Pericolose banalizzazioni in tema di giustizia

di Salvatore Sfrecola

 

Stavolta dissento da Stefano Folli che ha scritto su Il Sole 24 Ore di ieri de “il peso di una coincidenza”, riferendosi alla circostanza che “nel giorno in cui Napolitano richiama la magistratura, attraverso il nuovo CSM, all’esigenza di non frenare la riforma che la riguarda, nelle stesse ore si viene a sapere che il Capo dello Stato dovrà testimoniare nel processo di Palermo”.

Non più di una coincidenza, evidentemente, perché la convocazione del Presidente della Repubblica, chiamato a testimoniare nell’ambito del processo sulla presunta trattativa Stato-Mafia, è precedente al discorso pronunciato in occasione della presentazione dei nuovi componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Una testimonianza che era nell’aria da tempo perché, secondo i pubblici ministeri, sussiste la necessità di ascoltare il Presidente Napolitano in ordine al contenuto di una lettera del suo consigliere d’Ambrosio che sfiora l'argomento.

Chiarito che la coincidenza è soltanto casuale, anche se le parole del Capo dello Stato sulla giustizia possono per alcuni toni essere ritenute conseguenza di una certa irritazione per la convocazione in qualità di teste, non può non apparire preoccupante il riferimento di Folli ad una ipotesi che la convocazione dei giudici si collochi in un contesto tendente a “minare il prestigio del presidente della Repubblica, suggerendo il sospetto che al vertice dello Stato ci sono segreti e misteri da tutelare”. In qualche modo convalidando “la sensazione che si voglia comprimere o inquinare in qualche modo l’autorevolezza del Capo dello Stato nel momento in cui il secondo settennato si avvia alla sua conclusione prematura, peraltro sempre adombrata dal diretto interessato. Per cui si torna alla curiosa coincidenza richiamata all’inizio”.

Queste considerazioni che provengono da un autorevole commentatore che giorno dopo giorno manifesta su Il Sole 24 Ore riflessioni accurate e analisi compiute, non giova certo a rasserenare l’animo di quanti osservano le difficoltà nella riforma della giustizia, un tema fondamentale per il buon funzionamento dello Stato, banalizzato con riferimento al numero di giorni di ferie che spettano ai magistrati che si vogliono diminuire nonostante si sia spiegato che in nessun modo la questione attiene al funzionamento della giustizia ed ha i suoi tempi. È invece, come accade spesso in questa stagione della politica, un falso problema artatamente usato come strumento di polemica per impedire alla magistratura di interloquire. Come se si dicesse non puoi parlare di organizzazione degli uffici e tempi dei processi perché ti occupi soprattutto di ferie e contesti la loro riduzione.

È evidentemente grave che un tema così importante, come quello dell’ordinamento giudiziario e della sua funzionalità, si riduca ad una polemica inutile e speciosa che nulla ha a che fare con la riforma della giustizia. Anche il sospetto che si voglia colpire il Capo dello Stato non fa bene al dibattito. I magistrati fanno il loro lavoro, se sospettano che ci siano stati accordi tra le autorità dello Stato e ambienti della criminalità organizzata fanno bene ad intervenire.

Si tratta di quei temi che dovrebbero essere lasciati piuttosto ai politologi e agli storici, perché la sensazione che ci sia stata una qualche intesa, non è chiaro a quali livelli di responsabilità politica, è piuttosto evidente e potrebbe anche essere stata una iniziativa  contra  legem ma necessitata dall’esigenza di evitare il protrarsi degli attentati che molto hanno preoccupato l’opinione pubblica. È un po’ come nella vicenda degli italiani sequestrati da bande criminali in medio oriente. Laddove trattative ci sono state e si sono concluse con pagamento di somme di denaro, ufficialmente negato ma intuitivamente vero.

Maggiori cautele sono consigliate su questi temi, ad evitare un ulteriore discredito del quale le istituzioni certamente non hanno bisogno.

27 settembre 2014

 

 

 

 

Un'ordinanza del Tribunale di Ragusa

Sospetta incostituzionalità della norma che riduce le ferie dei magistrati

 

 

Pubblichiamo l'ordinanza del Tribunale di Ragusa, adottata nell'ambito del procedimenti N. 1019/2012 R.G.N.R. ex Trib. Modica - N. 1119/2014 R.G.Trib., che ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla costituzionalità della norma che ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali e le ferie dei magistrati.

 

Il Giudice, dott. Elio Manenti,

premesso

che nell'ambito del presente procedimento penale, con ordinanza emessa in data odierna, è stata fissata l'udienza dell'08-09-2015 per l'assunzione della prova testimoniale;

che il giudizio in oggetto, attinente all’ipotesi di reato di cui all’art. 187 c.d.s. ed in fase dibattimentale, non rientra nei casi di cui agli artt. 91 e 92 ord. giud., 2 e 2 bis della l. 742/1969;

che, sulla base della disciplina anteriore alla novella di cui all'art. 16 del d.l. 132/2014, non sarebbe stata possibile la fissazione di un'udienza istruttoria in data 08-09-2015;

che si ritiene rilevante e non manifestamente infondata - nei termini di seguito evidenziati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 132/2014, per violazione degli art. 3 e 77 Cost.;

OSSERVA

1. L'art. 16 del d.l. 132/2014 (modifiche alla legge 7 ottobre 1969 n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) dispone quanto segue:

 <<1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal

1° agosto al 15 settembre di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

  2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e'  aggiunto

il seguente:

  «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli  avvocati  e  procuratori

dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge  23

dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari,   amministrativi,

contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato

hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a

decorrere dall'anno 2015.

  4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l'organo

dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure

organizzative conseguenti  all'applicazione  delle  disposizioni  dei

commi 1 e 2>>.

 

E' opportuno premettere come la disposizione in oggetto non abbia, in realtà, modificato l'art. 90 c.1 dell’Ordinamento Giudiziario di cui al R.D. 12/1941 (ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario), secondo cui i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni.

Si potrebbe, astrattamente, ipotizzare che la riduzione delle ferie attenga unicamente ai magistrati ordinari in tirocinio e non a quelli con funzioni.

Senonché, la volontà del legislatore di procedere ad una riduzione delle ferie per tutti i magistrati  (ordinari, amministrativi, contabili e militari) - con o senza funzioni - nonché per gli avvocati e procuratori dello  Stato e la correlata tacita abrogazione dell'art. 90 c.1 ord. giud. sono evidenziate, oltre che dai non equivoci comunicati del Governo, dalla inscindibile correlazione tra il primo ed il secondo comma del citato art. 16.

In altri termini, non sarebbe stata in alcun modo efficace - nell'ottica di una più rapida definizione dei procedimenti e di uno smaltimento dell'arretrato - la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (precedentemente prevista dal 1° agosto al 15 settembre e, come noto, determinata dalla distinta esigenza di assicurare riposo agli avvocati e procuratori legali: Corte Cost.,  29-07-1992 n. 380, ord. n. 61/1992, sent. n. 255/1987) senza una contestuale riduzione del periodo di congedo ordinario riconosciuto ai magistrati.

L'obiettivo perseguito dal legislatore si concreta, invero, in un (ulteriore) aumento di produttività in sede giurisdizionale, finalità anzitutto connessa al numero di udienze tenute e di procedimenti definiti nel corso dell'anno giudiziario: è, allora, palese come l'eventuale mancata riduzione delle ferie riconosciute alla magistratura avrebbe reso infruttuosa la contestuale riduzione del periodo di sospensione feriale dal 6 al 31 agosto (l'art. 1 c.1 della l. 742/1969 disponeva che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo).

Siffatto rilievo, che discende in primis da mere ragioni aritmetiche, risulta ulteriormente avvalorato dalla tendenziale coincidenza - più volte ribadita dal C.S.M. - del congedo ordinario goduto dal magistrato con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno (nell'ambito della stagione estiva) ai sensi dell'art. 90 ord. giud. (delibera dell'11 gennaio 1995; risposta a quesito del 21 luglio 1999; v. anche la Circolare del 20 aprile 2011), a sua volta tendenzialmente coincidente con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Il primo ed il secondo comma del richiamato art. 16, se pur attinenti a profili distinti, sono pertanto mossi da una ratio unitaria.

In presenza di una riduzione della sospensione feriale dei termini è sì possibile garantire, con opportuna turnazione, la presenza di alcuni magistrati sul posto di lavoro durante il periodo in oggetto (v. Corte Cost., ord. 18-02-1992 n. 61); e tuttavia, laddove non fosse stato contestualmente ridotto il periodo di congedo ordinario riconosciuto ai magistrati, si sarebbe pervenuti all'irragionevole risultato di dover necessariamente distribuire i quarantacinque giorni di cui all'art. 90 ord. giud. anche nell'ambito di assai più ampi (rispetto a quelli attuali) periodi dell'anno esclusi dalla sospensione feriale dei termini processuali, in contrasto con la finalità perseguita.

Ed è, allora, il combinato disposto di siffatte previsioni a collidere - ad avviso di questo Giudice - con i principi di cui agli artt. 3 e 77 Cost.

La fissazione dell'udienza di assunzione della prova testimoniale in data 8 settembre 2015 discende, peraltro, anzitutto dalla riduzione del periodo di congedo ordinario di cui all'art. 90 ord. giud. - in relazione al disposto del successivo art. 91 (secondo cui, durante il periodo feriale dei magistrati, le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza) - prima ancora che dalla connessa contrazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

 

2. La questione è, senz'altro, rilevante nel procedimento penale in trattazione.

Va, al riguardo, sottolineato come - proprio nell'ambito di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 742/1969 - la Consulta abbia già ritenuto rilevante il profilo concernente la data di trattazione del procedimento: “1. - Il G.I. del Tribunale di Roma, in un procedimento in corso di istruzione contro più imputati, tutti liberi, con ordinanza emessa l'8 settembre 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ritenendone il contrasto con gli art. 3 Cost., primo comma, e art. 24 Cost., secondo comma. Ciò perché le disposizioni di legge denunziate attribuiscono all'imputato detenuto ed al suo difensore e non anche all'imputato libero, alle altre parti ed ai loro difensori la facoltà di rinunziare alla sospensione dei termini processuali e non prevedono l'effetto estensivo della detta rinunzia effettuata da una delle parti alle altre parti che detta rinunzia non hanno effettuato. 2. - In punto di rilevanza, il giudice a quo afferma che «la definizione del procedimento dipende, allo stato, dalla risoluzione delle prospettate questioni» e che il giudizio della Corte Costituzionale «non può ovviamente trovare ostacolo nella periodica delimitazione temporale dell'efficacia della legge 1969, n. 742 e nel fatto che dal 16 settembre riprenderanno a decorrere i termini processuali, ché altrimenti si arriverebbe all'assurdo di considerare la legge in esame, che pure incide su diritti sanciti dalla Costituzione, una legge insuscettibile di verificazione di legittimità costituzionale». A sua volta, l'Avvocatura generale dello Stato sul punto medesimo, osserva che «nell'ordinanza di rinvio è stato omesso il giudizio di rilevanza, essendo stata ritenuta necessaria la risoluzione della questione di legittimità costituzionale per ragioni diverse dalla definizione del giudizio a quo». L'eccezione di inammissibilità in questo modo avanzata non può essere accolta, per quanto concerne la questione proposta con riferimento all'art. 3 Cost. Se, infatti, è indiscutibile che il giudice a quo, nel momento in cui sollevava la questione di legittimità costituzionale (8 settembre 1975), ben sapeva essere impossibile, non solo materialmente, ma anche giuridicamente, che essa venisse decisa prima della scadenza del termine finale di sospensione dei termini processuali (15 settembre 1975), non è meno vero che in quel momento egli era chiamato a fare applicazione delle disposizioni di legge della cui legittimità costituzionale dubitava. Ora dal sistema normativo risultante dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 si deduce che la pregiudizialità necessaria della questione di costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio a quo va intesa considerando tale decisione come conclusiva di un itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo ad un incidente di costituzionalità, ogni qualvolta il giudice dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e-o la definizione del giudizio. La prospettata «irrilevanza di fatto e sopravvenuta» della questione di legittimità costituzionale, anche se conoscibile a priori, non implica, pertanto, che la questione medesima non debba essere presa in esame (come già si desume dalla sentenza n. 109 del 1981 di questa Corte)” (Corte Cost., 03-03-1982 n. 53).

Nella vicenda in esame, del resto, la questione viene sollevata successivamente all'emissione dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale e di fissazione dell'udienza ma anteriormente alla data prevista per la sua assunzione (08-09-2015), ipotesi che renderà in concreto determinante la decisione della Corte.

Deve, per mera completezza, essere rimarcata l'opportunità di una tempestiva pronuncia nel merito anche sotto una differente prospettiva: qualora, ad esempio, si ritenesse rilevante la questione prospettata unicamente nell'ambito di un (diverso) giudizio amministrativo vertente sull'applicazione dell'art. 16 c.2 del d.l.132/2014, i maggiori tempi certamente occorrenti - in via amministrativa potranno, in concreto, sollevarsi contestazioni solo a partire dalla seconda metà dell'anno 2015 - determinerebbero (nell'ipotesi di dichiarazione di illegittimità della norma) la necessità di un tardivo recupero del consistente periodo di ferie arretrate, con inevitabili gravi pregiudizi proprio dal punto di vista dell'organizzazione giudiziaria.

 

3. Violazione dell'art. 77 c.2 Cost.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, "il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della necessità e dell'urgenza che legittimano il Governo ad emanare decreti legge, può essere esercitato - a prescindere dai problemi relativi all'identificazione dei suoi limiti - solo in caso di 'evidente mancanza' dei requisiti stessi (sentenze n. 29 e n. 161 del 1995, n. 330 del 1996, n. 398 del 1998, nonché ordinanze n. 432 del 1996 e n. 90 del 1997)” (Corte Costituzionale 2002 n. 16).

Il terzo comma dell'art. 16 del d.l. 132/2014 prevede che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2" - accomunate anche sotto il profilo dell'entrata in vigore, circostanza che ne corrobora l'inscindibile connessione -  "acquistano  efficacia  a decorrere dall'anno 2015".

Ritiene questo Giudice che una decretazione d'urgenza adottata il 12 settembre 2014 ed avente ad oggetto - in relazione al citato art. 16 - una riduzione dei periodi di sospensione feriale dei termini processuali e di ferie dei magistrati, con effetto a decorrere dall'anno 2015, si ponga in contrasto manifesto con il presupposto dell'urgenza di provvedere.

Si tratta, invero, di disposizione destinata a produrre i propri effetti non prima dei mesi di luglio e agosto 2015, viepiù laddove si considerino: a) l'inizio del periodo di sospensione feriale dei termini in data 6 agosto 2015; b) l'esigenza, relativa a ragioni di buona organizzazione del servizio Giustizia, che i magistrati godano di regola delle proprie ferie in via continuativa e durante il periodo di sospensione feriale dei termini (se pur, come è ovvio, con apposita turnazione volta a garantire la trattazione dei procedimenti esclusi dalla predetta sospensione); c) la tendenziale e già richiamata coincidenza del congedo ordinario goduto dal magistrato con il periodo feriale fissato al principio di ogni anno (nell'ambito della stagione estiva), ai sensi dell'art. 90 ord. giud. (C.S.M., delibera dell'11 gennaio 1995 e risposta a quesito del 21 luglio 1999; v. anche la Circolare del 20 aprile 2011); d) la necessità di fruire in data anteriore delle ferie non godute relative all'anno 2014, non essendo quasi mai possibile - per esigenze di servizio - fruire per intero dei previsti giorni di congedo nell'anno di riferimento.

Si tratta, chiaramente, di tempi assolutamente compatibili - anche qualora si volesse attribuire rilievo ad una preventiva calendarizzazione delle udienze - con la deliberazione delle due Camere ed il processo ordinario di formazione delle leggi.

 

4. Violazione dei princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

L'art. 16 del d.l. 132/2014 ha di fatto parificato il periodo di congedo ordinario riconosciuto ai magistrati con quello degli altri impiegati civili dello Stato.

L'art. 36 c.1 del D.P.R. 3/1957 (congedo ordinario) prevede, infatti, che "l'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese" (la previsione è volta ad attuare il principio di cui all'art. 36 c.3 Cost., trattandosi di un diritto soggettivo del lavoratore, la cui disponibilità è esclusa dalla norma costituzionale; v. anche C. Conti sent. 01-12-1970 n. 1039).

L'art. 15 della l. 312/1980 ha, successivamente, previsto che "il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo" (v. anche l'art. 10 c.1 del d.lgs. 66/2003 e la direttiva n. 2003/88/CE).

Nella specie ricorre, nondimeno, una parificazione solo apparente, poiché la riforma non ha derogato alla necessità che il giudice rispetti i termini per il deposito dei provvedimenti anche qualora gli stessi scadano nel periodo di sospensione feriale e nel corso del periodo di congedo ordinario (in ordine alla necessità che il magistrato adempia ai propri obblighi - ove occorra - perfino durante il congedo ordinario, v. C.S.M. S.D. sent. n. 61/2006, pronuncia relativa ad un caso in cui al giudice era stato concesso un periodo di ferie proprio per lo smaltimento dell'arretrato).

Il magistrato sarà, dunque, tenuto - come in passato - a prestare la propria attività lavorativa anche durante il periodo di congedo ordinario, non potendo sottrarsi all'obbligo di predisporre e depositare gli atti i cui termini scadano nel corso delle proprie ferie o, com'è intuibile, nei primi giorni dal rientro in servizio: il principio è applicabile tanto laddove siano previsti termini meramente ordinatori (la cui violazione può, tuttavia, comportare sanzioni di tipo civile, penale e disciplinare) quanto, a fortiori, per i termini previsti a pena di decadenza (si pensi, a titolo esemplificativo, ad una riserva assunta all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto; art. 391 c.7 c.p.p.) ovvero relativi ad ipotesi in cui sussiste l'urgenza di provvedere (quali i provvedimenti cautelari civili e penali).

Viene, in tal modo, delineato dal legislatore un assetto normativo - relativo a professione particolarmente delicata, sol che si pensi agli effetti prodotti dall'attività giurisdizionale nell'esercizio di un potere dello Stato, nella quale sarebbe per converso ragionevole la garanzia di una maggiore ponderazione delle decisioni (profilo al quale si rivela strettamente correlato un congruo riposo assicurato al magistrato, tanto più in presenza di carichi di lavoro notoriamente sproporzionati per eccesso) - che non potrà per definizione assicurare la concreta ed integrale fruizione dei trenta giorni di congedo ordinario riconosciuti agli impiegati civili dello Stato (si omette, per ragioni di mera semplificazione, un esame di taluni ordinamenti speciali improntati al riconoscimento di più ampie tutele): disparità di trattamento non giustificata e non ragionevole.

A ciò si aggiunga la persistente necessità di garantire una turnazione nel periodo di sospensione feriale dei termini, circostanza che - unitamente alla frequente impossibilità di fruire del periodo residuo di congedo al termine della pausa estiva, per esigenze di servizio relative alla ripresa dell'attività giurisdizionale e ricorrenti nella predisposizione delle tabelle feriali nonché dei provvedimenti organizzativi da parte dei capi degli uffici - continuerà a favorire, pur nel differente contesto normativo (caratterizzato da una notevole compressione dello stesso congedo), la prassi del recupero delle ferie non fruite soltanto nell'anno successivo a quello di riferimento.

L'omessa previsione, sia nella normativa primaria che in quella secondaria, di carichi massimi di lavoro per la magistratura ordinaria ha peraltro attribuito alla sospensione feriale dei termini (volta a garantire, anzitutto, un periodo di riposo per gli avvocati) e al periodo di congedo riconosciuto ai magistrati ordinari ex art. 90 c.1 ord. giud. (più ampio di quello degli altri impiegati civili dello Stato) la concreta funzione di una congrua pausa nell'esercizio dell'attività giurisdizionale (per tutte le parti del processo, salve le prescritte eccezioni): un'attività nella quale, per ragioni sistemiche cui si è rivelata del tutto estranea la (elevata) produttività dei magistrati italiani, i flussi in entrata hanno costantemente superato da un punto di vista quantitativo la capacità annua di definizione dei procedimenti e di smaltimento dell'arretrato.

E', in merito, purtroppo nota unicamente agli addetti ai lavori la prassi - seguita per spirito di abnegazione prima ancora che per le citate motivazioni attinenti al maturare dei termini di deposito degli atti - di espletare la propria attività lavorativa, da parte dei magistrati, anche nel corso dei giorni festivi nonché dei periodi di congedo ordinario e di sospensione feriale dei termini.

Va, ancora, posto l'accento su ulteriori peculiarità dell'attività giudiziaria, soggetta per i magistrati al perseguimento di obiettivi di rendimento - nell'adempimento di funzioni di rilievo costituzionale - ma non al rispetto di orari massimi di lavoro, che per converso garantiscono la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 36 c.2 Cost).

Essendo immutato il contesto di riferimento (basti citare la cronica e rilevante scopertura nell'organico della magistratura ordinaria), la drastica riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e la considerevole riduzione del periodo di congedo ordinario riconosciuto ai magistrati producono - potenzialmente - l'effetto di aumentare i provvedimenti in riserva di decisione a parità di risorse umane e materiali, pur essendo già notevoli tanto i rendimenti garantiti in termini assoluti (ai vertici tra le Nazioni europee: v. il rapporto della CEPEJ dell'ottobre 2010) quanto i carichi di lavoro e gli standards pretesi (si pensi, ad esempio, alle numerose riforme intervenute nel corso degli ultimi decenni in materia di responsabilità civile, valutazioni di professionalità, programmi ex art. 37 del d.l. 98/2011).

Dei rilievi sopra formulati era, evidentemente, consapevole il legislatore nell'originale formulazione dell'art. 90 c.1 ord. giud. (poi modificato dagli artt. 2 l. 704/1961 e 8 l. 97/1979), ove si disponeva che "i magistrati delle corti e dei tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso".

 

5. Qualora - in sede di conversione - il Parlamento introducesse un'ipotesi di sospensione del decorso dei termini previsti per il deposito degli atti da parte del magistrato durante il periodo di congedo ordinario fruito, al fine di superare parte delle criticità emerse, sussisterebbero ulteriori profili di violazione dell'art. 3 Cost. in ordine alle citate previsioni dell'art. 16 del d.l. 132/2014.

Per un verso, sarebbe giuridicamente inammissibile ovvero del tutto irragionevole immaginare simili ipotesi di sospensione per l'adozione di provvedimenti sottoposti al rispetto di rigorosi termini di decadenza (è il caso, ad esempio, delle riserve assunte nelle udienze  di convalida dell'arresto in flagranza di reato o del fermo di indiziato di delitto, laddove viene in rilievo un principio riconducibile alle tutele di cui all'art. 13 c.3 Cost.) o comunque urgenti (perché, ad esempio, aventi natura cautelare).

D'altro canto, l'eventuale esclusione dall'ambito di una siffatta sospensione di tali e analoghe fattispecie nonché di tutte le ipotesi già escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali - per il ragionevole intento di non paralizzare il processo decisionale proprio nelle materie trattate nel periodo di sospensione feriale - riproporrebbe le censure sopra motivate sub 4), per la violazione del principio di eguaglianza: il magistrato sarebbe, infatti, in ogni caso tenuto ad impiegare parte del proprio periodo di congedo ordinario (ora parificato a quello, in via generale, previsto per gli impiegati civili dello Stato) al fine di provvedere al tempestivo deposito degli atti, in tal modo fruendo  di fatto di un periodo di ferie inferiore a quello di un mese garantito agli altri lavoratori.

Sotto altro profilo, l'eventuale previsione di una - se pur parziale - sospensione dei termini per il deposito degli atti da parte del magistrato produrrebbe l'effetto di legittimare, rispetto al contesto normativo riformato, il ritardato deposito dei provvedimenti; se, ad esempio, sulla base dell'attuale ordinamento il giudice è tenuto a depositare un atto entro il 31 agosto (ancorché tale data ricada all'interno del periodo di sospensione feriale e, in ipotesi, del proprio periodo di congedo ordinario), una sospensione di trenta giorni del termine - in linea con i trenta giorni di congedo ordinario ora riconosciuti dall'art. 16 c.2 d.l. 132/2014 - legittimerebbe il deposito del provvedimento entro la successiva data del 30 settembre.

Per tal via, una disciplina volta a garantire una più rapida definizione dei procedimenti ed una riduzione dell'arretrato produrrebbe l'effetto contrario, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

P.Q.M.

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 132/2014, per violazione degli artt. 3 e 77 Cost.;

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del processo;

manda alla Cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ragusa, 23 settembre 2014.

                                                                                                                               Il Giudice

                                                                                                                          dott. Elio Manenti

 

 

 

 

L’elezione dei giudici costituzionali

Uno spettacolo indecente

di Salvatore Sfrecola

 

È sicuramente uno spettacolo poco edificante quello al quale assistono i cittadini italiani in questi giorni nei quali il Parlamento in seduta comune è ripetutamente convocato per l’elezione di due giudici costituzionali, due dei cinque che spetta alle Camere riunite scegliere.

La vicenda, abbiamo consumato ieri sera dalla 12ª votazione, si presta a vari commenti, tutti peraltro negativi, sia che la situazione la si veda sotto il profilo dei rapporti tra le segreterie di partito e i gruppi parlamentari, sia che si rifletta sui nomi prescelti. Anche se i due aspetti sono, per molti versi, intimamente connessi.

È evidente che nella votazione che non riesce a concludersi con un voto positivo sui candidati scelti dalle segreterie di partito in accordo tra loro, almeno Partito Democratico e Forza Italia, c’è un malessere che deriva dalla gestione in vario modo autoritaria dei due partiti. Per cui Matteo Renzi impone le sue scelte concordate con Silvio Berlusconi a gruppi parlamentari eletti prima della sua segreteria e quindi fedeli soprattutto alla vecchia gestione del partito, e Berlusconi continua con la sua gestione monocratica, sgradita a buona parte di deputati e senatori che vedono sfilacciarsi il consenso in conseguenza della politica personale dell’ex Cavaliere, come dimostra il risultato delle elezioni europee. Questi motivi di malessere si arricchiscono anche della contestazione dei due nomi prescelti, per essere stati indicati senza un preventivo dibattito nei gruppi parlamentari e per essere molto politicizzati.

È evidente, a questo proposito, che l’Assemblea Costituente, nel prevedere che cinque dei giudici costituzionali fossero designati dal Parlamento, accanto ai cinque indicati dalle magistrature superiori ed ai cinque di nomina del Presidente della Repubblica, abbia inteso inserire nel collegio che deve giudicare la conformità delle leggi approvate dalle Camere alla Costituzione personalità dotate di sensibilità politica perché, nel pronunciarsi, la Consulta deve tener conto del significato politico delle leggi rispetto ai principi consegnati nella Carta fondamentale che è documento di elevato significato politico.

In conseguenza di questo profilo che attiene alla composizione della Corte costituzionale le Camere hanno scelto costantemente personalità che avessero questa sensibilità politica in uno ad una adeguata cultura giuridica che ne facesse interlocutori validi delle altre due componenti, i magistrati ordinari ed amministrativi e di giuristi che il Capo dello Stato normalmente sceglie tra docenti universitari di fama e di esperienza.

Indubbiamente i due designati oggi in pista, Luciano Violante e Donato Bruno, hanno una notevole esperienza politica e sotto questo profilo corrisponderebbero all’idea dell’apporto che i designati dalle Camere dovrebbero dare al Giudice delle leggi, ma ad essi si può “rimproverare” di essere “troppo” politici con la conseguenza di portare nella sede delicatissima della valutazione della legittimità costituzionale delle leggi un eccesso di spirito di parte, tale da rendere quel collegio, che è certamente per due terzi influenzato dalla politica, eccessivamente condizionato dalla provenienza partitica dei suoi membri.

Questa situazione offre il destro a chi vuole contestare le scelte solitarie di Renzi e Berlusconi per una protesta che il segreto del voto consente di esprimere in modo pieno, anche se nell’osservatorio esterno le argomentazioni alla quale ci siamo rifatti rilevano poco ed il cittadino è portato a giudicare negativamente la mancata decisione ritenendola effetto di giochi sotterranei di correnti, per nulla apprezzati ed anzi capaci di gettare discredito sulla istituzione parlamentare, una situazione bollata con parole pesanti dai commentatori che non hanno esitato a parlare di “spettacolo indecente”, come ha fatto Michele Ainis in un fondo del Corriere della Sera del 16 settembre dal titolo eloquente “Scherzare con il fuoco”, per dire che “la paralisi delle assemblee parlamentari, l’incapacità di assolvere ai propri adempimenti costituzionali, descrive un presupposto tipico per il loro scioglimento anticipato. Non accadrà, ne siamo (quasi) certi. Però delle due l’una: o la giostra riparte, o alla fine della giostra verranno disarcionati tutti i cavalieri”.

È il malessere della politica, della lontananza degli eletti dagli elettori, che tra l’altro non li scelgono, del paese legale dal paese reale, attestato da un altissimo livello di evasione fiscale, segno di una diffusa illegalità, da sprechi giganteschi nella utilizzazione del denaro pubblico, da una diffusa corruzione a tutti i livelli della vita pubblica. Una situazione esplosiva, resa ancor più preoccupante dalla grave crisi economica ed occupazionale che colpisce tutti gli strati della popolazione la quale non ha modo di intravedere iniziative concrete capaci di perseguire obiettivi di crescita, in un contesto di inefficienza delle pubbliche amministrazioni e in presenza di un carico fiscale confiscatorio che pesa sempre sui soliti noti.

18 settembre 2014

 

 

 

 

 

Lettera aperta al Presidente del Consiglio

(dall’Adige del 16 settembre 2014)

Un magistrato scrive a Matteo Renzi

“Non si accanisca sui magistrati”

 

Egregio Signor Presidente del Consiglio,

la ringrazio. Per qualche minuto Lei mi ha fatto sognare.

Ho voluto credere insieme a Lei che a differenza dei politici, che se sbagliano rispondono alla Corte dei conti, i magistrati possono starsene tranquilli. Ho quindi sognato che non fosse vero che per giorni e giorni un'ispettrice del Ministero dell'economia e finanze avesse stazionato negli uffici della mia Procura, alla ricerca della minima irregolarità nelle nostre spese. Poi, purtroppo, mi sono ricordato che tutti, ma proprio tutti i magistrati del mio ufficio in servizio nel periodo ispezionato, hanno dovuto redigere note di giustificazione ai rilievi di quell'ispettrice. Quei rilievi erano finiti, giustamente, sul tavolo della Procura della Corte dei conti, alla quale siamo soggetti per responsabilità contabile. E non importava nulla a quell'Ispettrice, ancora una volta giustamente, che a fronte di quei rilievi di qualche centinaia o poche migliaia di euro, nella mia attività di pubblico ministero avessi recuperato alle casse pubbliche, grazie alla polizia giudiziaria, decine di milioni di euro da evasione fiscale e corruzione. Il sogno è quindi svanito presto.

Ho voluto credere insieme a Lei che noi magistrati non rispondiamo dei nostri errori. Ho quindi sognato di non aver mai incontrato colleghi condannati per calunnia, diffamazione, omissione di atti di ufficio, corruzione, peculato. Poi, purtroppo, e giustamente, mi sono ricordato che per i magistrati non c'è alcuna immunità penale, che taluni di noi sono stati condannati ed arrestati per calunnia, corruzione, peculato, finanche associazione per delinquere e solo per quelli che erano anche parlamentari, guardo caso, c'era bisogno di un'autorizzazione per il loro arresto. Mi sono quindi dovuto risvegliare.

Ho poi sognato, seguendo le sue accattivanti parole, che per noi non ci fosse responsabilità disciplinare, che qualunque cosa combinassimo, avremmo potuto dormire tranquilli. Questa volta è durato pochissimo, il sogno, perché mi è subito venuto in mente che tra poco nella mia Procura giungeranno gli ispettori del Ministero della giustizia a verificare se abbiamo ritardi, se vi è stata qualche scadenza dei termini di carcerazione non rispettata, qualche fascicolo che non si trova. E, soprattutto, mi è subito venuto in mente che le condanne disciplinari dei magistrati sono tante e tante di più di ogni altra categoria di pubblico dipendente e di tutti i professionisti sottoposti al giudizio dei propri ordini professionali.

Ho poi sperato che veramente fosse facile risolvere i mali della giustizia con la riduzione delle ferie dei magistrati; tanto facile quanto urgente, visto che per realizzare questo evento epocale di cambiamento il Suo governo intende agire con un decreto legge. Mi creda, se fosse così, se veramente riducendo le nostre ferie si migliorasse anche di poco il livello di efficienza della giustizia, non avrei timore a rinunziarvi da subito e con me tanti altri colleghi, la maggioranza, mortificati e sopraffatti dalle milioni di cause giacenti. Mi sono dovuto svegliare, pensando all'ultima domenica del mio turno in Tribunale, con un giudice ed un cancelliere, a fare processi per direttissima, senza alcun recupero compensativo di quel giorno festivo lavorato; mi è poi stato facile ricordare i turni di notte nei quali rispondiamo al telefono alle forze dell'ordine, senza alcuna indennità o riposo post lavoro notturno; e poi ho letto degli oltre 3.000 provvedimenti che nel periodo di ferie i colleghi giudici depositano in Cassazione. E soprattutto mi sono ricordato che per il Consiglio d'Europa i magistrati italiani sono i più produttivi in Europa nel settore civile e secondi solo alla Russia in quello penale. Una delle rare classifiche positive in cui l'Italia eccelle. L'inefficienza della giustizia non è quindi un problema di ferie dei magistrati, come il sovraffollamento carcerario o i suicidi in carcere non sono un problema della polizia penitenziaria e il dilagare dell'evasione non è colpa della Guardia di Finanza. Senza risorse e senza strategia competente da parte dei governi non si va da nessuno parte, anche abolendo del tutto le ferie dei magistrati.

Ho poi sognato che veramente il progetto giustizia che il Suo governo vorrebbe varare avesse ridato vita al vecchio falso in bilancio che tanto era stato utile per combattere anche corruzione ed evasione fiscale, avesse introdotto nuovi strumenti investigativi anticorruzione, eliminato la prescrizione dei reati almeno dopo la condanna di primo grado proprio per evitare, come avviene, che i processi siano tenuti in piedi per maturare la prescrizione; ed ho poi creduto che finalmente il legislatore avesse preso chiara e ponderata posizione su molte delle questioni in materia etica e di bioetica, che invece vengono lasciate, in assenza di specifica disciplina legislativa, alle soluzioni dei singoli giudici, sempre accompagnate da intense polemiche. Lo avevo creduto perché sembrava che l'associazione nazionale magistrati, che da tempo vorrebbe questi interventi, si fosse lamentata solo delle ferie. Il sogno è durato un po' di più perché ho dovuto leggere quanto diceva la mia associazione, ed ho scoperto che si lamentava proprio della mancanza, in quelle proposte di riforma, di ciò che io mi ero illuso il Suo governo avesse previsto e non tanto delle nostre ferie.

C'è però una cosa che non mi ha fatto sognare e che sento il dovere civico di dirLe; un qualcosa sulla quale non riesco a fare ironia o seguire un efficace sarcasmo. Quando in televisione il giornalista le ha detto che i magistrati non avevano ben accolto le proposte di riforma del Suo governo, Lei ha replicato con un efficace ed irridente «brrr, che paura». Vede, con la paura molti dei miei colleghi e così pure le forze dell'ordine devono fare i conti ogni giorno e non è una cosa sulla quale amiamo scherzare. Noi magistrati quando sentiamo parlare di paura pensiamo d'istinto, glielo assicuro, ad una frase che molti giovani portano sulle loro magliette: «chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta solo». La pronunziò Paolo Borsellino, lo saprà certamente. Non era giovane come Lei, quando espresse il suo pensiero, né, probabilmente, abile e suadente oratore come Lei dimostra. Su alcune cose, però, noi siamo un po' all'antica; crediamo sia importante tenere conto delle opinioni di chi, sul campo, ha dimostrato competenza ed attaccamento allo Stato. Credo che comprenderà perché sulla paura non amiamo scherzare e, per quanti sforzi faremo, non riusciremo a essere affascinati dalla sua ironia.

Con molta cordialità,

Pasquale Profiti

Magistrato a Trento, presidente dell'Anm del Trentino Alto Adige

 

 

 

 

A margine di un articolo di Filippo Facci

I giudici, il Governo e il Parlamento

 

di Salvatore Sfrecola

 

Filippo Facci, da Monza, classe 1967, è un giornalista che ha fatto un lungo e certamente sofferto percorso intellettuale, da l’Unità a Libero, passando per l’Avanti, Il Giornale, l’Opinione, Il Tempo, Il Riformista, Il Domenicale di Marcello dell’Utri.

Onnipresente nei talk show, il look è quello del ragazzotto scapigliato, la bocca costantemente atteggiata ad una sorta di broncio infantile, mentre si tira su con vezzo il ciuffo. Un po’ alla Sgarbi, per intenderci.

Intelligente, fiuta il vento che tira, come dimostra il suo percorso giornalistico, ha il gusto della battuta e non trascura l’argomento che fa tendenza. Non avrebbe, dunque, potuto ignorare la polemica sulla Giustizia con argomenti tra i più ricorrenti e popolari tra gli italiani, soprattutto tra quelli che maggiormente apprezzano i furbi, i cosiddetti “dritti”, quelli la cui vita è un perenne slalom tra regole e divieti. Per cui il magistrato, che a quelle regole ed a quei divieti li richiama, non è amato.

Facci si esibisce, pertanto, in una serie di luoghi comuni, impunemente, per nulla preoccupato del fatto che le argomentazioni che propone ai suoi lettori si smentiscano da sole. Cominciamo dal titolo “si fa Giustizia solo senza magistrati” (Libero, 11 settembre 2014, a pagina 1, con seguito alla 4) per andare ad individuare le ragioni per le quali, a suo giudizio, il governo non riuscirebbe a portare a termine la riforma pur con tanta grancassa annunciata. Parte dal lavoro dei magistrati, il Nostro, per dire che “mediamente lavorano poco”. Quel “mediamente” è un capolavoro di ipocrisia, perché Facci sa bene che le statistiche europee dicono il contrario. Che, cioè, i magistrati italiani hanno una resa lavorativa elevata, superiore a quella di altri colleghi degli Stati appartenenti all’Unione europea.

Riferisce Facci che secondo l’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) “i problemi sono altri, sono cioè la norma sull’auto riciclaggio e la legge Cirielli e il falso in bilancio”. E prosegue, “il problema non è, cioè, che i magistrati sono anche dei dipendenti statali come gli altri e quindi soffrono degli stessi tic, con la straordinaria differenza che loro non timbrano il cartellino: guai a dirlo”. Secondo il Nostro “dovremmo arrenderci al fatto che “i magistrati lavorano anche e soprattutto a casa” (Il Fatto Quotidiano, ieri, cioè il 10 N.d.A) anche se i risultati sono questi e dovremmo berci che il deserto estivo di procure e tribunali sia tutta colpa della lobby degli avvocati: che hanno tante colpe, cribbio, ma non diamogli anche questa”.

È sufficiente per dimostrare che Facci non ha studiato il problema o fa finta di non conoscerlo. Propenderei per la seconda, secondo il noto adagio di Giulio Andreotti per il quale a pensar male si fa certamente peccato ma si indovina spesso. Cominciamo col dire che l’andamento della giustizia, il funzionamento di questo essenziale servizio che gli ordinamenti pubblici rendono da quando esistono, cioè da qualche migliaio di anni, dipende essenzialmente dalle leggi, sostanziali e processuali, che essi stabiliscono, un tempo i sovrani, poi, almeno a far data dalla Rivoluzione Francese, i Parlamenti, cioè le assemblee legislative. Sono queste infatti che individuano i reati che devono essere previsti e puniti ed a chi spetta istruire un procedimento. Ugualmente, nel processo civile, è la legge che stabilisce quali diritti hanno i cittadini e le imprese e come devono essere tutelati. Con la conseguenza che i tempi dei processi discendono direttamente dalle norme che gravano sui tribunali e sui giudici, quanto alle cause che possono essere iniziate ed ai tempi della loro conclusione. Nel tempo infatti si è assistito al variare dell’area degli illeciti previsti e puniti e dei diritti riconosciuti e tutelati.

Questa materia sfugge ai magistrati. E sfugge anche all’Associazione nella quale si riconoscono, che a volte interviene, si potrebbe dire a titolo di consulenza dei governi e dei Parlamenti, non tanto sui reati, che vengono identificati secondo la sensibilità dei popoli in un determinato momento storico, quanto su profili di carattere tecnico giuridico per dire che sarebbe incongruo, ad esempio, non punire il falso in bilancio che si è rivelato, a partire dall’esperienza di Tangentopoli, il grimaldello più efficace attraverso il quale perseguire i reati di corruzione e concussione.

Nel sommario dell’articolo scrive Facci: “è inutile tentare la riforma dei tribunali col consenso dei pm, perché pur di mantenere i privilegi (dalle ferie alla paga) sono capaci di cacciare interi governi”. Intanto non è chiaro il passaggio dalla categoria dei magistrati, senza i quali solamente si potrebbe fare la riforma della Giustizia, all’identificazione dei pubblici ministeri quali oppositori del cambiamento, considerato che essi sono una piccola parte del mondo della giustizia, una parte che avrebbe uno scarso peso della vita italiana se la classe politica arruolasse persone dalla fedina penale pulita, senza scheletri negli armadi, persone perbene che dalla giustizia penale non avrebbero nulla da temere. Questa influenza dell’attività giudiziaria sulla vita politica, infatti, deriva dal fatto, esclusivamente dal fatto, che molti politici italiani in questa fase della storia del nostro Paese hanno spesso da rimproverarsi comportamenti contrari alla legge.

Torniamo a quella che evidentemente è una ossessione di Facci e non solo. La paga, le ferie e il lavoro.

Gli stipendi dei magistrati sono stabiliti per legge e non sono superiori a quelli dei dirigenti dello Stato. Anzi i magistrati non hanno la possibilità di godere dei privilegi degli alti dirigenti dello Stato che, come ho detto più volte, sono titolari di poteri rilevanti per la loro partecipazione ad attività di amministrazioni e di enti dai quali ricevono compensi, i gettoni di presenza, in quanto componenti di Consigli di amministrazione e degli organi di revisione contabile, ed attraverso i quali ottengono vantaggi. È noto che i figli degli alti dirigenti dello Stato il più delle volte vengono assunti da enti e società pubbliche senza concorso mentre i figli degli altri dipendenti pubblici, compresi i magistrati, se vogliono lavorare nel pubblico, debbono sottoporsi a rigide selezioni.

Quanto alla paga, lo stipendio è certamente buono solo in rapporto a quello di un impiegato direttivo, non dei dirigenti ai quali i magistrati possono essere equiparati. Esso compensa un lavoro duro, di grande responsabilità, che comporta un continuo aggiornamento professionale spesso reso particolarmente complesso dalla continua evoluzione normativa e giurisprudenziale. Inoltre, non sfuggirebbe a Facci, se riflettesse sine ira ac studio, che sembra logico a chiunque abbia presente queste caratteristiche della funzione giudicante che lo Stato debba selezionare i propri magistrati attraverso concorsi che ne accertino la capacità professionale, reclutando i migliori fra i laureati in giurisprudenza disponibili sul mercato. O vogliamo giudici raccogliticci che non hanno saputo impegnarsi in altre professioni?

Da ultimo il tema del cartellino, una dimostrazione di incapacità di comprendere il tipo di lavoro. Anche la battuta sui magistrati che lavorano prevalentemente a casa dà un’altra dimostrazione di colpevole ignoranza se non di mala fede. I magistrati, a differenza degli altri impiegati statali che producono nell’orario d’ufficio provvedimenti di varia natura, scrivono sentenze che sono atti complessi, spesso lunghi dovendo ricostruire il fatto e puntualizzare gli aspetti della motivazione, atti i quali richiedono una concentrazione ed un impegno nella consultazione del fascicolo processuale, delle leggi e dei codici che non si può fare in ufficio, in un ambiente dove il lavoro è spesso interrotto da chi bussa e da chi telefona. Per cui i magistrati da sempre lavorano prevalentemente a casa nel silenzio del loro studio, di fronte agli atti processuali, alle istanze e alle memorie, alle leggi e alla loro coscienza, dovendo definite situazioni che incidono sui diritti e sugli interessi delle persone. Il lavoro dei magistrati è valutato dal punto di vista quantitativo e qualitativo sulla base delle sentenze che scrivono. Non è quindi un problema di cartellini e di tornelli.

Chi giudica le sentenze? L’appello, ovviamente. Che in Italia, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, è consentito al di là di ogni ragionevole garanzia. Ciò che vale anche per i ricorsi in Cassazione che solo nel nostro sistema processuale sono consentiti a dismisura, per cui la nostra Corte Suprema fa ogni anno decine di migliaia di sentenze contro le poche decine degli analoghi collegi degli U.S.A., del Regno Unito o della Francia. Anche questo è colpa dei magistrati? Suvvia Facci! Senso della misura innanzitutto.

14 settembre 2014

 

 

 

 

L’uomo, Daniza e il Creato,

qualche riflessione per cristiani e non

di Salvatore Sfrecola

 

La fuga di Daniza è finita nel peggiore dei modi, uccisa nel tentativo di catturarla. “Una morte evitabile”, ha titolato ieri in prima pagina il Corriere della Sera sotto una foto che ritrae la grande orsa con i cuccioli, quelli che intendeva difendere, pensando fossero in pericolo, quando ha aggredito l’incauto cercatore di funghi nei boschi di Pinzolo, in Trentino.

La vicenda di Daniza, braccata per giorni, ha destato l’attenzione di molti, difensori della natura e degli animali che ne caratterizzano l’habitat, preziosa espressione del Creato che troppo spesso osserviamo con distacco e noncuranza. L’orsa in fuga, per la quale moltissimi italiani facevano il tifo contro la burocrazia senz’anima, che la voleva catturata o preferibilmente abbattuta.

Si è visto, accanto a chi ama la natura ed era obiettivamente preso dalla materna attenzione dell’orsa, l’indifferenza di tanti, tra i quali purtroppo dobbiamo annoverare molti che si dicono cristiani e che dovrebbero avere a cuore la natura, come espressione del Creatore.

Abbiamo notato più volte questa aridità. Perché amare la natura e gli animali non significa confondere questi con gli umani, ma rispettar gli esseri viventi con le loro abitudini, con i loro sentimenti, o, se preferite, con i loro istinti, come quello materno di Daniza. D’altra parte non diciamo che la maternità è istintiva nelle donne. O dovrebbe, se i cristiani condannano l’aborto chiedendosi come una madre possa voler sopprimere la vita che nasce in lei.

Mi sono sentito dire da una persona, che stimo moltissimo e che so ricca di sentimenti umanitari e di una profonda religiosità, che in questi giorni si era manifestata maggiore attenzione per l’orsa in fuga rispetto ai cristiani massacrati in Iraq e in altre regioni dell’Africa dove l’intolleranza religiosa assume da tempo i tratti cruenti del dramma.

Non credo ci sia un’alternativa tra mamma orsa ed i cristiani vittime della furia omicida dei fondamentalisti islamici. Anzi, credo che chi ama l’uomo, in quanto figlio di Dio, ama ugualmente la natura e le sue componenti faunistiche perché dono del Creatore agli uomini.

Devo, invece, constatare, da cattolico, che il mondo cristiano e la cultura cristiana hanno costantemente sottovalutato e trascurato l’importanza della natura nel contesto della vita degli uomini, non solo della fauna selvatica, ma anche dell’ambiente, martoriato senza che si levi una voce di ribellione da parte di ambienti religiosi. Va detto, però, che gli ultimi Papi, il Santo Giovanni Paolo II, il Pontefice emerito Benedetto XVI e l’attuale, Francesco, più volte hanno richiamato l’attenzione sui valori della natura come patrimonio consegnato dal Creatore all’umanità. In tal modo l’attuale Pontefice ha ritenuto anche di onorare il Santo del quale ha scelto il nome.

Eppure la voce di questi Pontefici non ha avuto un’eco adeguata, non è stata ripresa nelle parole e nei fatti dalla gerarchia cattolica e dai cattolici in politica i quali si dimostrano nei confronti dei valori ambientali spesso di una straordinaria aridità.

E io mi chiedo, e spesso mi sono chiesto, chi altro avrebbe dovuto difendere i valori dell’ambiente nelle sue componenti della flora e della fauna se non i cristiani che da Dio hanno ricevuto questo meraviglioso dono, un patrimonio che in Italia, in particolare, assume tratti di una bellezza straordinaria tanto da essere definito “il bel Paese” o “il giardino d’Europa”. Lo abbiamo sistematicamente deturpato nell’indifferenza generale e nella colpevole disattenzione delle istituzioni.

Ieri è morta Daniza, i suoi cuccioli hanno perduto la madre, gli italiani un’occasione per fare bella figura. Qualcuno ha detto che, essendosi occupato di analoghe operazioni di cattura, non ha avuto esperienze negative sotto il profilo della narcosi effettuata per bloccare l’animale. Avrà voluto difendere il suo lavoro e rivendicare la propria professionalità, ma quel titolo del Corriere della Sera “una morte evitabile” è un marchio che gli incauti tecnici forestali del Trentino si porteranno appresso ancora per molto.

Intanto a Pettorano sul Gizio, un delizioso paese nel Parco Nazionale d’Abruzzo, è stato trovato un orso morto, avvelenato. Evidentemente dava fastidio a qualcuno.

13 settembre 2014

 

Luci ed ombre della riforma della Giustizia

tra annunci e proposte, secondo Gian Carlo Caselli

intervistato da Francesco Bonazzi per Dagospia

Importanti riflessioni di Giancarlo Caselli, un magistrato da poco in pensione che ha condotto molte importanti indagini contro la criminalità organizzata e la corruzione da Procuratore di Palermo e di Torino, intervistato da Francesco Bonazzi per Dagospia in tema di giustizia. Il colloquio si apre con un riferimento di cronaca attuale, la notizia delle indagini della Procura della Repubblica di Milano su Descalzi, nominato ai vertici dell’ENI, accusato di aver pagato una tangente all’estero, in Nigeria.

L’intervistatore chiede al magistrato se condividesse l’atteggiamento del Presidente del Consiglio, Renzi, che ha detto di voler attendere l’esito delle indagini che comunque avrebbe nuovamente nominato il manager inquisito. In proposito Caselli mette a confronto la sensibilità che, in casi del genere, caratterizza il nostro Paese rispetto ad altre democrazie occidentali. L’esempio che fa è quello del Ministro della difesa tedesco che si è dimesso perché accusato di aver copiato parti della tesi di dottorato di ricerca un po’ di anni prima. Una cosa che in Italia non avrebbe spinto nessuno alle dimissioni, aggiungiamo noi.

Poi a Caselli viene chiesto della nomina di Giovanni Legnini, sottosegretario di Stato dell’attuale governo, a membro del Consiglio Superiore della Magistratura con la prospettiva, a quanto si dice, di essere candidato al Vicepresidente. Un incarico che, come si sa, di grandissimo rilievo nella gestione dell’organo collegiale di autogoverno della magistratura presieduto dal Capo dello Stato. Caselli fa un confronto con l’esperienza attuale che vede nella posizione di Vicepresidente l’onorevole Michele Vietti, già sottosegretario all’economia ed alla giustizia. Aggiungendo, peraltro, che nell’esperienza dell’ex parlamentare piemontese c’era stata soluzione di continuità tra l’incarico governativo e la vicepresidenza della CSM. Soluzione che nel caso di Legnini non ci sarebbe sicché per Caselli “questo passaggio diretto dal governo al Csm imporrà speciale cautela nella valutazione del suo operato. I consiglieri dovranno tenerne conto e, se lo ritengono giusto, possono sempre non votarlo come vicepresidente”.

Quanto alla riforma della giustizia preannunciata dal ministro Orlando Caselli sottolinea come siano state portate a termine di recente alcune innovazioni quali “il deposito telematico degli atti, la riforma della geografia giudiziaria, l’istituzione dei tribunali delle imprese, alcuni filtri per l’appello e i ricorsi in Cassazione”. Eppure a suo giudizio c’è molto ancora da fare per smaltire il pauroso arretrato che i tribunali si portano appresso da anni e sinterizzato in alcune nelle cifre: 9 milioni di cause, delle quali 5,2 sono civili. Una situazione, aggiunge Caselli, che richiede “soluzioni radicali”. La sua proposta è “abolire il secondo grado di giudizio, ovvero l’appello. So che è radicale e forse impopolare – aggi8unge - , ma è necessaria. Tutte le risorse dell’appello, magistrati e cancellieri, potrebbero essere riservate per due-tre anni all’eliminazione dell’arretrato. Dopo, smaltito il pregresso, verrebbero applicate al primo grado e ai ricorsi per Cassazione”.

L’intervistatore si chiede e chiede a Caselli se questa sua indicazione non sia un “pesante arretramento delle garanzie a tutela dell’imputato”, specialmente per il penale.

Per Caselli non è così. E ricorda come in altri ordinamenti questa sia una realtà da tempo. Sarebbe in sostanza una scelta per “allineare il nostro sistema accusatorio a quello di molte democrazie occidentali”.

L’intervista, poi, affronta il tema, dibattuto anche dal nostro giornale in queste ultime settimane, delle ferie dei magistrati ritenute da alcuni eccessive.

La risposta di Caselli e chiarissima: “Questo mi sembra davvero un falso problema, perché la legge non disciplina le ferie dei magistrati, ma il periodo feriale in cui i magistrati non possono fare nulla perché gli studi legali sono chiusi. E’ un problema di avvocati. Vogliamo ridurre il periodo feriale? Va bene, ma non diciamo che il problema sono i magistrati scansafatiche. E’ la distorsione di un problema che riguarda altri”.

Passando quindi alla riforma del processo civile preannunciata dal ministro Orlando Caselli afferma che “è l’unica riforma un po’ strutturata tra quelle annunciate finora. E’ una scommessa e se la si vince va bene. La si vince con una brutta parola: degiurisdizionalizzazione, che significa non più giustizia dallo Stato perché ci si rivolge a un privato. Se funziona, ok, ma il prezzo è alto dal punto di vista dei principi”.

Inevitabile una domanda sulla prescrizione per un magistrato che ha condotto grandi inchieste penali nelle quali spesso la prescrizione ha giocato un ruolo negativo sulla conclusione dei processi. “Ma abbiamo solo delle bozze, delle ipotesi. Non sappiamo nulla di veramente preciso. Tutto dovrebbe confluire in un disegno di legge con tempi lunghi e possibilità di variazioni profonde. Vorrei dei testi definitivi. Comunque si prescrivono 150mila processi all’anno e quel che si legge della riforma, anche se non è il massimo, avrebbe bisogno di una corsia preferenziale”.

L’intervistatore chiede a Caselli se c’è qualcosa di buono nella riforma. “Di buono secondo me c’è il pacchetto di 34 articoli elaborato sul contrasto alla criminalità. Ci sono buoni interventi sui beni sequestrati alle mafie e c’è l’autoriciclaggio che è urgente, visto che Strasburgo ce lo chiede dal 1999. E andrebbe fatto per decreto, e non con un disegno di legge da approvare chissà quando”.

Quanto al falso in bilancio, per Caselli, “Anche qui siamo alle mere ipotesi di intervento”. Mentre per le intercettazioni, altra domanda inevitabile, “non siamo neppure alle ipotesi. C’è stato un rinvio. C’è questo interpello dei direttori di giornale prima del quale non si fa nulla. Sentire gli interessati è utile, ma sulla base di una riflessione concreta e con un testo-base, altrimenti rischia di essere una chiacchierata nel buio che non so a cosa possa servire”.

Richiesto di dare un proprio parere su questa materia molto controversa Caselli risponde che a suo giudizio, le cose vanno sostanzialmente bene, fermo restando che lo strumento investigativo non va toccato. Sotto il profilo della tutela della privacy c’è l’autodisciplina dei giornalisti e forse serve un maggior scrupolo della magistratura. Trovare una norma che non sia lesiva dei diritti non è facile, ma la politica deve farlo avanzando una proposta concreta sulla quale poi si potrà discutere”.

12 settembre 2014

Realtà e fantasia delle ferie dei magistrati

di Salvatore Sfrecola

 

In un Paese ad alto tasso di illegalità, attestato dai 200 miliardi di evasione fiscale annui, da una sessantina di miliardi di corruzione, sempre annui, e da altrettanti miliardi di sprechi, mentre il Prodotto Interno Lordo si arricchisce dell’apporto delle attività criminali, droga e prostituzione, tanto per indicare i fattori più rilevanti, il mondo politico, la stampa ed i frequentatori di Twitter dibattono delle ferie dei magistrati che il governo intende ridurre, contemporaneamente accorciando i termini di sospensione feriale oggi previsti in 45 giorni, dal 1 agosto al 15 settembre, portandoli a 30.

Cominciamo col dire che la sospensione feriale consente agli operatori giudiziari, in particolare agli avvocati, un periodo di serenità in quanto i termini che scadessero in quel lasso di tempo sarebbero prorogati al 15 settembre. Questo non incide sull’andamento dell’attività obbligatoria dei tribunali i quali rimangono aperti anche ad agosto, per le procedure cautelari, per i procedimenti che riguardano detenuti e per tutte le altre attività che hanno un carattere di urgenza.

Si ha l’impressione che si sia fatta confusione tra questo periodo di sospensione dei termini, che riguarda tutta l’attività giudiziaria, con le esclusioni di cui si è detto, e le ferie dei magistrati per il fatto che c’è coincidenza attualmente tra i due periodi dal punto di vista quantitativo. Infatti l’articolo 276, comma 3, dell’ordinamento Giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1901, n. 12, secondo il quale “ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato…” è stato integrato dalla legge 96 del 2 aprile 1979 con questa disposizione “i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di serie di 45 giorni”.

Una prima osservazione. La norma riguarda i magistrati “che esercitano funzioni giudiziarie”, quindi non quelli che sono, ad esempio, al ministero che hanno il trattamento dei dirigenti.

Va detto che i magistrati nel periodo di sospensione feriale, quello che come ho detto va dal 1 agosto al 15 settembre, sono tenuti a depositare gli atti, le sentenze e le ordinanze, decisi in precedenza, che vanno depositati entro un periodo stabilito dall’ordinamento secondo il tipo di atto e quindi per loro non c’è sospensione.

Queste ferie, di 45 giorni, che sembrano lunghe in realtà non sono molto diverse da quelle degli altri impiegati dello Stato per i quali il congedo ordinario è di 30 giorni, dai quali vanno dedotte le domeniche e aggiunte le sei giornate che corrispondono alle “festività soppresse”. Pertanto 30 + 4 + 6 fa 40. Se il periodo include agosto e consideriamo la festività dell’Assunta siamo a 41.

Per i magistrati invece non è previsto, proprio in ragione dello speciale regime, il calcolo delle giornate festive, né sono aggiunte le festività soppresse. La norma è chiarissima.

Tutto questo per dire che stiamo parlando di un problema di poco conto, che certamente non influisce sull’andamento della giustizia.

Aggiungo che, come molti magistrati, non ho mai fruito di questo periodo nella sua interezza ed io, come la maggior parte dei colleghi, mi sono molto spesso ritrovato la domenica o i giorni festivi a scrivere. Inevitabilmente litigando con moglie e figli.

Con questa ultima osservazione vorrei dire che il lavoro del magistrato ha caratteristiche tipiche, che vanno tenute presenti. Non è un problema di confronto con altre categorie, ma non va trascurata questa tipicità di un lavoro deciso spesso collegialmente ma poi messo a punto in modo solitario, prima e dopo l’udienza, prevalentemente a casa con un approfondimento della fascicolo processuale alla luce della giurisprudenza e della dottrina che spesso costituiscono un impegno gravoso, dal punto di vista tecnico professionale, coinvolgendo anche questioni di coscienza.

Ricordo che un collega mi diceva che era sua abitudine, dopo aver scritto una sentenza, farsi una passeggiata in un luogo appartato per riflettere sulla decisione che aveva adottato e su quello che aveva scritto.

Un lavoro delicato, difficile, come quello di rendere giustizia che comporta spesso una faticosa elaborazione di norme giuridiche e di orientamenti giurisprudenziali non sempre consolidati, a fronte del quale, proprio per la delicatezza del ruolo, è stato sempre riconosciuto un trattamento economico che non è il “mega stipendio” di cui parla Pierluigi Battista sul Corriere della Sera di oggi, perché nettamente inferiore a quello percepito da molti dirigenti dello Stato i quali, tra l’altro, hanno sempre goduto di accessori importanti come incaricati di rappresentare la propria amministrazione in enti e società pubbliche. Laddove ai compensi per i gettoni di presenza et similia si sono aggiunti altri vantaggi, molto più concreti, come la sistemazione di figli e nipoti, non sempre a seguito di procedure concorsuali.

È certo che nelle critiche ad alcuni aspetti della riforma varata dal governo, peraltro ancora misteriosa, aver inserito anche una protesta sotto il profilo del numero dei giorni di ferie è stato per l’associazione Nazionale Magistrati un errore, scusabile solamente per il fatto che evidentemente, come ho già detto, a Palazzo Chigi si è confuso periodo di sospensione feriale, che interessa soprattutto gli avvocati, con le ferie dei magistrati.

Per concludere voglio riprendere una frase dell’articolo di Battista che prima ho citato. Quando afferma che “la forza di un governo “decisionista” dovrebbe essere quella di non piegarsi ai veti di una corporazione, che va certamente ascoltata, ma non temuta” Battista dice una ovvietà sconcertante per un giornalista navigato anche se, ad onta di quel che appare, non è proprio quella dei magistrati la corporazione che conta, come dimostra il fatto che, partito in quarta per ridurre le società degli enti locali, il governo non ne ha fatto nulla, come non ha toccato altri santuari, tra l’altro implementando i poteri dei consiglieri regionali attraverso quella assurda riforma del Senato che ha trasformato la più antica istituzione parlamentare in un dopolavoro di esponenti della politica regionale, che non avranno una indennità specifica, se si escludono i costi di viaggio, alloggio e segreteria quando dalla periferia si recano a Roma.

10 settembre 2014

 

Stipendi e professionalità

di Salvatore Sfrecola

 

In una dichiarazione di ieri, resa in una festa di partito, il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha criticato le proteste che vanno emergendo nel mondo del pubblico impiego per il blocco dei contratti fermi al 2009 sostenendo che esso era già previsto nel Documento di economia e finanza (D.E.F.) e si è gloriata della decisione governativa di ridurre lo stipendio degli alti manager della pubblica amministrazione, dei più alti magistrati e degli avvocati dello Stato.

Questa di seminare zizzania tra le categorie, come ha scritto nei giorni scorsi su L’Espresso il costituzionalista Michele Ainis, è una tecnica che il governo Renzi ha attuato fin dall’inizio. Quando parla di “rivoluzione”, infatti, il Presidente del consiglio usa un termine appropriato, non perché, come vorrebbe far intendere, sta trasformando l’Italia, ma perché la sua prima mossa è stata quella di decapitare i vertici dell’amministrazione, civile e militare, e della magistratura ponendo un tetto agli stipendi e prevedendo la soppressione della proroga dei termini del pensionamento, due anni per i dirigenti, cinque per i magistrati. Una misura giustificata non già dalla difficile situazione economica, perché tagliando quegli stipendi non si recupera praticamente niente, ma dal desiderio di mettere fuori gioco tutta una classe dirigente che il premier evidentemente ritiene ostile ai suoi programmi. Ed ha giustificato questa misura con l’intento, certamente encomiabile, di attuare un ricambio generazionale, per far entrare giovani nelle amministrazioni pubbliche e nella magistratura.

Questa del ricambio generazionale, che non potrebbe non essere accolta favorevolmente da tutti, in primo luogo dagli anziani preoccupati della sorte di figli e nipoti, è una delle affermazioni indimostrate nelle quali il leader del Partito Democratico si è esercitato a fondo in questi ultimi mesi. In realtà il ricambio, per ovvie ragioni connesse ai tempi delle procedure di concorso, non è in nessun modo coerente con l’esodo per la mancata proroga del servizio e del nuovo termine di collocamento a regime. Quindi il ricambio generazionale non c’è se non negli slogan di Matteo Renzi. Infatti, in realtà, potranno essere stabilizzati soltanto i precari della scuola, dei quali, peraltro, il Presidente sembra non conoscere neppure il numero. 100.000 qualche giorno fa, 150.000 due giorni dopo.

Detto questo, perché i lettori sappiano come vanno le cose, dobbiamo parlare del tetto degli stipendi, stabilito in € 240.000 lordi, meno della metà netti, avendo il Presidente del consiglio individuato tale limite nell’indennità che spetta al Capo dello Stato il quale, peraltro, la riceve al netto in quanto non è tassabile. Per non dire che l’inquilino del Quirinale sostanzialmente è a pensione completa.

Questo del tetto alle retribuzioni, che comprendo bene viene particolarmente apprezzato da chi è in basso nella scala sociale ed ha difficoltà spesso di coniugare il pranzo con la cena o addirittura disoccupato, è un vecchio indirizzo della sinistra populista che nega in radice la necessità di retribuire le professionalità. Lo ha fatto sempre anche se oggi, con riferimento agli insegnanti, Renzi parla di riconoscimento del merito, ben sapendo che questa strada è stata sempre impervia, fonte di appiattimento e di contenzioso.

Tornando ai pochi pubblici dipendenti che godono del trattamento economico criminalizzato si tratta di alti dirigenti dell’amministrazione, dei funzionari della Camera e del Senato, dei magistrati di maggiore anzianità e degli avvocati dello Stato, da sempre destinatari di una quota delle somme percepite dallo Stato come spese del patrocinio legale, in caso di vittoria nei processi.

Alcune osservazioni in proposito.

Ad un osservatore superficiale questi compensi possono apparire un privilegio se non si tenesse conto del fatto che l’accesso a quelle posizioni funzionali nell’ambito dell’amministrazione e della magistratura consegue al superamento di difficili prove concorsuali, caratterizzate da una notevole presenza di candidati forniti di adeguata preparazione professionale, attirati proprio dalla buona retribuzione.

Ora la pubblica amministrazione, diciamo più esattamente lo Stato, non ha bisogno di dirigenti magistrati e avvocati dello Stato qualsiasi sia la loro professionalità ma ha il dovere nei confronti della comunità di procurarsi i migliori sul mercato. Ovunque è così. In Francia, nel Regno Unito, in Germania lo Stato si assicura le migliori professionalità attraverso accurate selezioni alle quali partecipano candidati preparati, attratti certamente dal prestigio di servire la pubblica amministrazione ma anche dal trattamento economico messo a confronto con l’impiego privato e la libera professione.

Ricordo di aver letto su un volume pubblicato dall’Istituto di scienza dell’amministrazione pubblica (ISAP) una considerazione che ho sempre ritenuto importante. Era riferita alla Francia, ma vale per tutti. Anche quando il trattamento economico è leggermente inferiore a quello di un settore privato di uguale rilevanza l’accesso alla pubblica amministrazione è preferito per il prestigio che il ruolo conferisce alla persona. Naturalmente non è possibile ritenere che un trattamento economico deteriore rispetto al privato possa attirare le migliori professionalità.

Aggiungo sottolineando come risparmiando su qualche centinaio di alti dirigenti non si recupera una somma idonea a concedere un euro agli altri pubblici dipendenti. Tuttavia la battaglia politica attira le folle ed il leader populista ne trae un vantaggio.

Concludo con riferimento ad una favola diffusa frequentemente nei dibattiti, quella secondo la quale i pubblici dipendenti italiani avrebbero un trattamento anche del 30% superiore a quello dei colleghi  stranieri. È una balla di proporzioni gigantesche facilmente verificabile e verificata. E questo senza tener conto del diverso costo della vita. Per cui nell’ultimo anno cittadini italiani hanno acquistato in Germania immobili per diversi miliardi di euro a prezzi che a Roma o a Milano non avrebbero consentito più dell’acquisto di un box.

Vorrei dire, infine, al Presidente del consiglio ed alla leggiadra sua collaboratrice posta alla guida del fondamentale Ministero della funzione pubblica che per raggiungere obiettivi di crescita occorre un buon funzionamento della pubblica amministrazione che è fatto di leggi e di uomini. Le leggi devono essere adeguate, gli uomini devono avere elevata professionalità che si ottiene, come ho già detto, attraverso una selezione rigorosa assicurando un giusto trattamento economico che sia idoneo a garantire l’accesso ai migliori. La selezione va fatta, dunque, avendo una platea di concorrenti di elevata preparazione professionale. Tutto il resto sono chiacchiere, polverone per stimolare il consenso dei più svantaggiati i quali non se la devono prendere con quei pochi che hanno un trattamento economico elevato, anche se non straordinariamente elevato, ma con gli amministratori della cosa pubblica inconcludenti e incapaci.

5 settembre 2014

 

Considerazioni a margine di un articolo di Michele Ainis

Ceto medio nella bufera

di Salvatore Sfrecola

Attento ai diritti ed alle norme che li tutelano, con una speciale attenzione alle regole costituzionali della democrazia, non poteva sfuggire a Michele Ainis che l’attuale momento politico si caratterizza, in conseguenza di talune iniziative del governo, come una vera e propria “guerra civile”. Espressione pesante sintetizzata a fianco dell’articolo pubblicato su L’Espresso del 4 settembre (Chi fa la guerra al ceto medio) da una serie di affermazioni: “giovani contro vecchi. E poi disoccupati contro occupanti, liberi professionisti contro dipendenti, pensionati contro tutti. La crisi ha scatenato un conflitto che non risparmia nessuno. E mette a rischio la democrazia”.

È veramente una guerra civile che ha come “teatro di battaglia” il ceto medio, che è espressione con la quale un tempo si definiva un’area sociale compresa tra i ricchi e gli operai. Oggi il concetto di ceto medio si è allargato e comprende una fascia più ampia della popolazione che vive di stipendi, pubblici e privati, e di attività libero- professionali e imprenditoriali di più modeste dimensioni, ma comunque essenziali nell’economia del Paese che noi siamo stati abituati a intravedere nei ceti produttivi.

Nella sintesi pubblicata a fianco dell’articolo di Ainis, di cui abbiamo detto, è scandita la motivazione della crisi sociale del ceto medio e in fin dei conti identifica anche la responsabilità di questa situazione, che è grave, molto grave perché “non c’è democrazia senza ceto medio”, come l’Autore ricorda, citando Amartya Sen, precisando che “c’è una democrazia apparente, alla quale in America Latina”.

Venendo alle responsabilità, Ainis si chiede se “c’è modo od arrestare la deriva? E che potere ha il potere esecutivo?” Per concludere che “sarebbe già tanto che la smettesse di seminar zizzania”, una attività nella quale il Presidente del Consiglio si è impegnato fin dall’inizio, in qualche modo indicando al pubblico ludibrio ora questa ora quella categoria di lavoratori e di professionisti, a cominciare dalla pubblica amministrazione intesa in senso lato che comprende oltre agli impiegati ministeriali, i militari, gli addetti sicurezza i professori e via discorrendo. Con parole dure, usando gli slogan nei quali è bravissimo che fin dall’inizio hanno caratterizzato i suoi discorsi, le sue conferenze stampa e le sue interviste, salvo poi dire che non si possono insultare i dipendenti pubblici che aveva appena insultato. Per il semplice motivo. In primo luogo perché, anche di fronte all’inefficienza conclamata e verificata, è sempre ingiusto criminalizzare una categoria nell’ambito della quale ci sono ovviamente professionisti seri e fannulloni. I primi vanno premiati, i secondi puniti, senza pietà. Poi va detto che il Presidente del Consiglio è il Capo della burocrazia statale, è come se fosse il comandante generale di un esercito. E non si è visto mai che un generale vilipenda i propri soldati, che dica pubblicamente che sono felloni e incapaci di combattere e contemporaneamente pretenda di portare l’esercito alla vittoria.

È un grave difetto di comunicazione del premier che pure sul punto dell’efficacia degli slogan, ai quali affida l’annuncio delle sue iniziative viene normalmente lodato.

Il fatto è che nella sua ottica di contrasto ad interessi particolari, a sacche di inefficienza, non avendo personalmente la capacità e la professionalità per comprendere a fondo i problemi e individuarne le soluzioni e non avendo neanche collaboratori ministri dotati di tale conoscenza, diffidando della struttura alla quale non vuole affidare la riforma, ha scelto la strada di mettere l’uno contro l’altro, tagliando i vertici dell’amministrazione civile e militare senza preoccuparsi del fatto, come gli è stato autorevolmente precisato, che, ad esempio, per la magistratura nelle sue varie componenti la norma che abolisce il trattenimento in servizio senza un adeguato ricambio, che non è possibile in tempi brevi, avrebbe creato grossi problemi, in particolare ai processi penali, molti dei quali dovranno iniziare daccapo cambiando i collegi, con il rischio della prescrizione, gravissimo, in particolare, per i processi che riguardano la criminalità organizzata e la corruzione.

Ugualmente si è dedicato a falcidiare il ruolo dei professori universitari. Hanno lasciato la cattedra in decine di migliaia.

Tutto questo per favorire un ricambio generazionale, da tempo atteso, che ha i suoi tempi e i suoi numeri perché, tanto per fare un esempio, se la Corte dei conti che ha un deficit del 30% di magistrati rispetto all’organico, ne perde un altro centinaio con i pensionamenti anticipati l’aver bandito un concorso a 18 posti, che richiederà naturalmente del tempo per il suo espletamento considerato l’alto numero dei partecipanti, non attua un ricambio generazionale. Realizza esclusivamente una decapitazione dell’Istituto in un momento in cui il richiamo alla legalità ed alla regolarità dei conti si impone come un imperativo categorico.

Contemporaneamente nella magistratura come nelle altre amministrazioni pubbliche l’iniziativa del Premier, non assistita da norme transitorie, ha scatenato una violenta guerra generazionale perché naturalmente coloro i quali si avvantaggiano del pensionamento anticipato di alcuni plaudono e premono perché non si torni indietro, comprensibilmente. Anche se dimenticano che il mancato rispetto dei diritti acquisiti, soprattutto delle condizioni dei più anziani di servizio che non hanno demeritato, ove accettato, costituisce un precedente pericoloso, secondo una regola antica per cui chi prende uno schiaffo se lo tiene, ne riceve subito un altro perché lo schiaffeggiatore vuole che non passi il ricordo della guancia dolente.

Come finirà la guerra nel ceto medio? Con perdite certe, di credibilità innanzitutto, per l’Italia perché in quel contesto sociale è il collante dell’unità, dei valori che storia e cultura ci hanno consegnato.

E c’è il rischio di una deriva autoritaria come ogni rivoluzione (così, del resto, Renzi chiama la sua azione di governo).

Le rivoluzioni le fa la classe media. Il fascicolo speciale di “STORICA” la rivista della National Geografic, in edicola in questi giorni, il direttore, Giorgio Riveccio, scrive che “non c’è quasi rivoluzione che sia stata condotta soltanto dalle fasce più umili del popolo ma, sempre, da componenti di classi più elevate(gli esempi sono tanti: dalla rivoluzione inglese del Seicento a quella francese ai moti risorgimentali italiani)”. Tutte potevano essere evitate, se la classe politica al governo avesse avuto consapevolezza delle difficoltà nelle quali versava quella classe sociale di professionisti, artigiani, industriali che è al centro delle attività culturali e produttive del Paese, ed avesse assunto le iniziative necessarie per un futuro di crescita in un equilibrato contesto sociale.

Cosa porterà la zizzania che semina Renzi?

2 settembre 2014

 

 

 

 

 


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